
Santa Maria di Sala: legittima l’opera di messa in sicurezza dell’intersezione stradale sulla noalese
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto si è pronunciato, con sentenza pubblicata il 20 gennaio 2025, respingendo il ricorso presentato dalla società Immobiliare M.C. S.r.l. contro Veneto Strade S.p.A., assistita dall’avvocato Guido Barzazi del foro di Venezia, e il Comune di Santa Maria di Sala.
Al centro della vertenza, l’approvazione del progetto per la realizzazione di una rotatoria presso l’intersezione tra la S.R. 515 (Noalese), via L. Da Vinci e via Rivale, volto alla messa in sicurezza di un tratto stradale ad alta incidentalità.
I fatti in breve
La società ricorrente, proprietaria di un immobile commerciale interessato da un esproprio di 45 mq per la realizzazione dell’opera, contestava la legittimità degli atti amministrativi connessi al progetto, lamentando violazioni delle garanzie partecipative, eccesso di potere e mancato bilanciamento tra interesse pubblico e privato. Tra le critiche mosse, l’eccessiva dimensione della rotatoria (47 metri di diametro) e la chiusura di un accesso alla proprietà aziendale.
Le motivazioni del TAR
Il TAR ha rigettato tutti i motivi di ricorso di Immobiliare M.C. S.r.l., assistita dagli avvocati Raffaele Bucci e Marco Antoniol, ritenendo le osservazioni della ricorrente generiche e prive di fondamento.
La sentenza evidenzia come il progetto sia stato definito sulla base di studi dettagliati sui flussi di traffico e sulle manovre complesse necessarie in quel tratto, giustificando le dimensioni della rotatoria per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. La comparazione con altre rotatorie presenti lungo la stessa strada è stata giudicata irrilevante, in quanto ogni intersezione presenta caratteristiche uniche.
Il giudice amministrativo ha inoltre sottolineato che il contraddittorio procedimentale è stato pienamente garantito, con un confronto tra la ricorrente e Veneto Strade S.p.A., e che l’amministrazione non aveva l’obbligo di valutare le osservazioni tardive presentate oltre i termini di legge.
Interesse pubblico prevalente
La sentenza ribadisce il rilevante interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, destinata a ridurre l’incidentalità in un tratto ad alto traffico, con una quota significativa di mezzi pesanti (30%). L’impatto sull’immobile della ricorrente è stato valutato marginale: l’esproprio ha interessato solo l’1% della superficie scoperta della proprietà, senza compromettere la funzionalità del fondo.
Con questa decisione, il TAR ha riaffermato la discrezionalità tecnica delle amministrazioni nel bilanciare gli interessi pubblici e privati nelle opere di pubblica utilità. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite per un importo di 2.000 euro.