“Chi inquina paga”
É stato il rapporto tra il principio “Chi inquina paga” e il proprietario non responsabile di un sito contaminato, al centro del focus che l’avvocato Barzazi ha recentemente tenuto al Master Diritto dell’Ambiente e Territorio organizzato dall’Università Ca’ Foscari.
L’avvocato Barzazi ha ricordato che al proprietario non responsabile dell’inquinamento del sito non è possibile imporre misure di messa in sicurezza definitiva e di bonifica, in coerenza con quanto affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE II sezione, 4.3.2015, n. 534). Chi non è responsabile della contaminazione, infatti, è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente, nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Così gli obblighi del “proprietario incolpevole” consistono nella (I) comunicazione dell’evento fonte di inquinamento; (II) nell’adozione delle misure di prevenzione e (III) nell’adozione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza (C.d.S., IV, 15.9.2020, n. 5447).
Mentre le facoltà del proprietario sono quelle di (I) realizzare interventi di messa in sicurezza definitiva e (II) provvedere alla bonifica del sito, al fine di evitare l’onere reale. Nessun obbligo di bonifica, dunque, per il proprietario incolpevole; se la bonifica viene effettuata dall’amministrazione questa iscrive l’onere reale sul bene, che viene riportato nel certificato di destinazione urbanistica.
Come si distingue il proprietario incolpevole dall’inquinatore?
Sono 3 i requisiti necessari per accertare la responsabilità di un inquinamento: (I) il nesso di causalità in base al principio civilistico del “più probabile che non”; (II) gli indizi plausibili a base della presunzione (vicinanza dell’impianto dell’operatore, corrispondenza degli inquinanti) anche con presunzioni semplici; (III) l’assenza di una analitica prova contraria sulla dinamica dell’inquinamento e la responsabilità di terzi.